IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio dell'attivita' di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande. VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l'attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico; VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275, modificativa dell'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324, modificativa dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt. 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante norme sulla somministrazione di alimenti e bevande; VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli artt. 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese esercenti l'attivita' ricettiva, modificato dall'art. 3-ter della legge 27 marzo 1987, n. 121; VISTO l'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15; VISTO l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, converito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121; CONSIDERATA la necessita' di modificare ed integrare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426; VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emazione delle norme di esecuzione; SENTITE le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; DECRETA: ART. 1 (Definizioni) Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge e l'attivita' ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per "autorizzazione" sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto" la persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per "somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che puo' comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per "tabelle merceologiche" o "tabelle" si intendono le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto; per "specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1, n. 1, della legge, le comunita', le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonche' gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attivita'; per "gestore" di imprese esercenti l'attivita' ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l'azienda e' stata trasferita perche' ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art 1 (Istituzione del registro). - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Agli effetti della presente legge, esercita: 1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale; 3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevanda, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrzzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per edilizia; legnami. Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell''autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tal caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche: a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica; b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico". - Il testo dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, modificato dall'art. 3- ter D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 1987, n. 121, e' il seguente: "Art. 5. - Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di dcommercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. Il richiedente deve: a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente. c) non essere nelle condizione previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda".