IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio
dell'attivita'  di  vendita   di   merci   e   sull'esercizio   della
somministrazione di alimenti e bevande. 
  VISTA la legge 20  novembre  1971,  n.  1062,  che  istituisce  una
sezione speciale del registro di cui alla legge 11  giugno  1971,  n.
426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano  l'attivita'
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di  opere
di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di  antichita'  o  di
interesse storico od archeologico; 
  VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell'art. 42,
primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275,  modificativa  dell'art.  21
della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324,  modificativa  dell'art.  39
della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt.  21
e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge  14  ottobre  1974,  n.  524,  recante  norme  sulla
somministrazione di alimenti e bevande; 
  VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli  artt.  1,
21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217,  che  istituisce
una sezione speciale del registro di cui alla legge 11  giugno  1971,
n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i  gestori  delle
imprese esercenti l'attivita' ricettiva, modificato  dall'art.  3-ter
della legge 27 marzo 1987, n. 121; 
  VISTO  l'art.  4  del  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.   832,
convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15; 
  VISTO l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, converito
dalla  legge  29  novembre  1982,  n.  887,  come   riformulato   dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converito dalla legge  27  marzo
1987, n. 121; 
  CONSIDERATA la necessita' di modificare ed integrare  le  norme  di
esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda  al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  l'emazione
delle norme di esecuzione; 
  SENTITE  le   organizzazioni   nazionali   del   commercio,   della
cooperazione e del turismo; 
                               DECRETA: 
                                ART. 1 
                            (Definizioni) 
  Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende  la  legge
11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il
commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al  pubblico
di alimenti o bevande di cui all'art. 1  della  legge  e  l'attivita'
ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n.  217;  per
"autorizzazione" sia l'autorizzazione  alla  vendita  prevista  dalla
legge, sia la  licenza  di  pubblica  sicurezza  prevista  dal  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto"  la  persona  iscritta
nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di  commercio"
la camera di  commercio,  industria,  artigiano  e  agricoltura;  per
"somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali
prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche  frazionato,  non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta,  che  puo'
comprendere anche parte dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  ha
inizio; per "tabelle  merceologiche"  o  "tabelle"  si  intendono  le
tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto;  per
"specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche  suindicate
o categorie di prodotti oppure, se si tratta di  somministrazione  di
alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al  successivo
art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1,
n. 1, della legge, le comunita', le  convivenze,  le  cooperative  di
consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonche' gli  enti
giuridici costituiti  da  commercianti  per  effettuare  acquisti  di
prodotti oggetto della  loro  attivita';  per  "gestore"  di  imprese
esercenti l'attivita' ricettiva di cui  all'art.  5  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto  al  quale  l'azienda  e'
stata trasferita perche' ne assuma in  proprio  la  gestione  per  la
durata stabilita. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, e' il seguente: 
            "Art 1 (Istituzione  del  registro).  -  Presso  ciascuna
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          e' istituito  il  registro  degli  esercenti  il  commercio
          all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme  in
          uso, e  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di
          alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico
          delle leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo  regolamento
          di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635. 
            Agli effetti della presente legge, esercita: 
            1)  l'attivita'  di  commercio   all'ingrosso,   chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e  le  rivende  o  ad  altri  commercianti,   grossisti   o
          dettaglianti, o ad utilizzatori professionali  o  ad  altri
          utilizzatori in grande. Tale  attivita'  puo'  assumere  la
          forma  di  commercio  interno,   di   importazione   o   di
          esportazione; 
            2)  l'attivita'  di   commercio   al   minuto,   chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e le rivende, in sede fissa,  o  mediante  altre  forme  di
          distribuzione direttamente al consumatore finale; 
            3)  l'attivita'  di  somministrazione  al   pubblico   di
          alimenti o bevanda, chiunque professionalmente somministra,
          in sede fissa o  mediante  altra  forma  di  distribuzione,
          alimenti o bevande al pubblico.  Le  merci  possono  essere
          rivendute  sia  nello  stesso  stato  in  cui  sono   state
          acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali
          trasformazioni,  trattamenti  e  condizionamenti  che  sono
          abitualmente praticati. 
            E' vietato esercitare congiuntamente nello  stesso  punto
          di vendita le attivita'  di  commercio  all'ingrosso  e  al
          minuto. 
            Il divieto non si applica per  la  vendita  dei  seguenti
          prodotti: 
            macchine,   attrzzature   e    articoli    tecnici    per
          l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; 
            materiale elettrico; 
            colori e vernici, carte da parati; 
            ferramenta ed utensileria; 
            articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; 
            articoli per riscaldamento; 
            strumenti scientifici e di misura; 
            macchine per ufficio; 
            auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; 
            combustibili; 
            materiali per edilizia; 
            legnami. 
            Le aziende che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge sono in possesso dell''autorizzazione per la
          vendita al minuto  ed  esercitano  nello  stesso  punto  di
          vendita anche quella all'ingrosso di prodotti  appartenenti
          alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra
          elencati, potranno  continuare  ad  esercitare  la  duplice
          attivita' alla condizione che attuino una netta separazione
          dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e
          ingrosso. In tal caso i locali destinati  alla  vendita  al
          dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche: 
           a) avere  accesso  diretto  da  area  pubblica  o  privata
          qualora  trattasi  di  cortili   interni   androni,   parti
          condominiali comuni; in quest'ultimo  caso  dovranno  avere
          finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica; 
           b)  essere  divisi  dai  locali  destinati  al   commercio
          all'ingrosso mediante pareti stabili, anche  se  dotati  di
          porte  di  comunicazione   interna   non   accessibili   al
          pubblico". 
            - Il testo dell'art. 5 della legge  17  maggio  1983,  n.
          217, modificato dall'art. 3- ter D.L. 26 gennaio  1987,  n.
          9, aggiunto dalla legge di conversione 27  marzo  1987,  n.
          121, e' il seguente: 
            "Art. 5. - Sono imprese turistiche  quelle  che  svolgono
          attivita' di gestione di  strutture  ricettive  ed  annessi
          servizi turistici. 
            I titolari o gestori  di  tali  imprese  sono  tenuti  ad
          iscriversi in una sezione speciale del  registro  istituito
          ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. 
            Per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  deve   essere
          presentata domanda alla camera  di  dcommercio,  industria,
          artigianato e agricoltura rispettivamente  nella  provincia
          ove le imprese hanno sede legale. 
            Il richiedente deve: 
           a) aver raggiunto  la  maggiore  eta',  ad  eccezione  del
          minore   emancipato   autorizzato   a   norma   di    legge
          all'esercizio di attivita' commerciale; 
           b) aver  assolto  agli  obblighi  scolastici  riferiti  al
          periodo di frequenza del richiedente. 
           c) non essere nelle condizione previste dall'art.  11  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni; 
           d) aver  superato  un  esame  di  idoneita'  all'esercizio
          dell'attivita' di impresa. 
            I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge esercitano le  attivita'  di  cui  al  primo
          comma, hanno  diritto  ad  ottenere  l'iscrizione  su  loro
          domanda".